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Art. 953 cod. nav. - Riconsegna delle cose

Testo dell'articolo

Art. 953. Riconsegna delle cose

Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario. [modificato]

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