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Art. 946 cod. nav. - Mancata partenza del passeggero

Testo dell'articolo

Art. 946. Mancata partenza del passeggero

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello già pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi. [modificato]

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