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Art. 924 cod. nav. - Obbligo del rimpatrio

Testo dell'articolo

Art. 924. Obbligo del rimpatrio

Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente e' tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore. Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura e spese dell'autorita' aeronautica o dell'autorita' consolare. L'autorita' aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

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