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Art. 921 cod. nav. - Indennità nei caso di perdita presunta dell'aeromobile

Testo dell'articolo

Art. 921. Indennita' nei caso di perdita presunta dell'aeromobile

Se il contratto di lavoro e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, e' dovuta una indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita' della retribuzione. L'indennita' e' attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la personale aeronautico [modificato] .

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