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Art. 807 cod. nav. - Utilizzazione degli aeroporti coordinati

Testo dell'articolo

Art. 807. Utilizzazione degli aeroporti coordinati

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili. [modificato]

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