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Art. 780 cod. nav. - Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

Testo dell'articolo

Art. 780. Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'[articolo 943](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-943). [modificato]

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