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Art. 602 cod. nav. - Arbitrato dei consulenti tecnici

Testo dell'articolo

Art. 602. Arbitrato dei consulenti tecnici

Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza. All'arbitrato si applicano gli articoli 456 , 457 , 827 e seguenti del codice di procedura civile .

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