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Art. 569 cod. nav. - Documenti per la pubblicità dell'ipoteca

Testo dell'articolo

Art. 569. Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca

Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall' articolo 2839 del codice civile . La nota deve enunciare:

a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831 , 2839, n. 1, del codice civile ;

b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;

c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

d) l'importo e la valuta [modificato] della somma per la quale e' fatta la trascrizione;

e) gli interessi e le annualita' che il credito produce;

f) il tempo dell'esigibilita' del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo [modificato] ;

g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalita', perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

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