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Art. 568 cod. nav. - Ufficio competente

Testo dell'articolo

Art. 568. Ufficio competente

La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale e' tenuto il registro delle navi in costruzione. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita' puo' essere richiesta alle autorita' indicate nell'articolo 251.

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