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Art. 502 cod. nav. - Obblighi del ricuperatore

Testo dell'articolo

Art. 502. Obblighi del ricuperatore

Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorita' preposta alla navigazione marittima o interna.

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