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Art. 436 cod. nav. - Mancato arrivo delle cose

Testo dell'articolo

Art. 436. Mancato arrivo delle cose

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

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