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Art. 407 cod. nav. - Operazioni di imbarco e di sbarco

Testo dell'articolo

Art. 407. Operazioni di imbarco e di sbarco

Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.

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