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Art. 379 cod. nav. - Obblighi del locatore

Testo dell'articolo

Art. 379. Obblighi del locatore

Il locatore e' tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilita' e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.

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