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Art. 346 cod. nav. - Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento

Testo dell'articolo

Art. 346. Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento

L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

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