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Art. 293 cod. nav. - Sostituzione del comandante in corso di navigazione

Testo dell'articolo

Art. 293. Sostituzione del comandante in corso di navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

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