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Art. 249 cod. nav. - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

Testo dell'articolo

Art. 249. Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorita' consolare. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

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