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Art. 203 cod. nav. - Funzioni di ufficiale dello stato civile

Testo dell'articolo

Art. 203. Funzioni di ufficiale dello stato civile

Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nel Regno, o di quella consolare all'estero.

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