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Art. 18 cod. nav. - Personale dell'amministrazione marittima

Testo dell'articolo

Art. 18. Personale dell'amministrazione marittima

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

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