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Art. 166 cod. nav. - Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità

Testo dell'articolo

Art. 166. Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilita'

Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

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