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Art. 161 cod. nav. - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio

Testo dell'articolo

Art. 161. Riparazione o demolizione per ordine dell'autorita' o d'ufficio

Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui e' destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, cio' sia ritenuto opportuno, l'autorita' ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorita' predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

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