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Art. 147 cod. nav. - Designazione di rappresentante

Testo dell'articolo

Art. 147. Designazione di rappresentante

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' marittima, si intende domiciliato. Nello stesso caso, l'autorita' marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

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