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Art. 138 cod. nav. - Stazzatura nel Regno

Testo dell'articolo

Art. 138. Stazzatura nel Regno

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali. La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

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