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Art. 1331 cod. nav. - Disposizioni per l'esecuzione del codice

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Art. 1331. Disposizioni per l'esecuzione del codice

Oltre alle speciali norme di cui e' autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso. Roma, addi' 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI

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