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Art. 1239 cod. nav. - Oblazione nelle contravvenzioni marittime

Testo dell'articolo

Art. 1239. Oblazione nelle contravvenzioni marittime

Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore puo', prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. Il provvedimento del comandante di porto e' notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, la domanda di oblazione e' diretta a tale autorita', la quale provvede a norma dei comma precedenti.

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