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Art. 1127 cod. nav. - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Testo dell'articolo

Art. 1127. Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsita' previste nell' articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo [modificato] .

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