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Art. 1125 cod. nav. - Pene accessorie

Testo dell'articolo

Art. 1125. Pene accessorie

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Se il delitto previsto nell' articolo 449 del codice penale e' commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico [modificato] in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

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