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Art. 1121 cod. nav. - Condizioni di maggiore punibilità

Testo dell'articolo

Art. 1121. Condizioni di maggiore punibilita'

Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e':

1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;

2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

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