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Art. 1065 cod. nav. - Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile

Testo dell'articolo

Art. 1065. Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al ENAC [modificato] la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima. Se l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi e' stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

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