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Art. 1017 cod. nav. - Rischio

Testo dell'articolo

Art. 1017. Rischio

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'[articolo 1012](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-1012) [modificato] . Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

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