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Art. 1004 cod. nav. - Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio

Testo dell'articolo

Art. 1004. Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio

L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. L'assicurazione resta sospesa se il viaggio e' temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

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