Art. 94 cod. proc. amm. — Deposito delle impugnazioni 1
Testo dell'articolo
Art. 94. Deposito delle impugnazioni 1
Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
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