Art. 19 cod. proc. amm. — Verificatore e consulente tecnico 1
Testo dell'articolo
Art. 19. Verificatore e consulente tecnico 1
Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.
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Note professionali
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