Art. 137 cod. proc. amm. — Norma finanziaria 1
Testo dell'articolo
Art. 137. Norma finanziaria 1
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Note professionali
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