Art. 126 cod. proc. amm. — Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 1
Testo dell'articolo
Art. 126. Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 1
Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
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