Art. 2937 c.c. — Rinunzia alla prescrizione
Testo dell'articolo
Art. 2937. Rinunzia alla prescrizione
Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto. Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta. La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2937 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
