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Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti

Testo dell'articolo

Art. 2934. Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

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Avv. Federico Papa
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