Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti
Testo dell'articolo
Art. 2934. Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
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