Art. 2920 c.c. — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Testo dell'articolo
Art. 2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne' possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
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