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Art. 2895 c.c. — Desistenza del creditore

Testo dell'articolo

Art. 2895. Desistenza del creditore

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

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Avv. Federico Papa
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