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Art. 2870 c.c. — Eccezioni opponibili dal terzo datore

Testo dell'articolo

Art. 2870. Eccezioni opponibili dal terzo datore

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

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Avv. Federico Papa
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