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Art. 2868 c.c. — Beneficio di escussione

Testo dell'articolo

Art. 2868. Beneficio di escussione

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.

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Avv. Federico Papa
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