Art. 2852 c.c. — Grado dell'ipoteca
Testo dell'articolo
Art. 2852. Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
