Art. 2840 c.c. — Certificato dell'iscrizione
Testo dell'articolo
Art. 2840. Certificato dell'iscrizione
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
