Art. 2838 c.c. — Somma per cui l'iscrizione e' eseguita
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Art. 2838. Somma per cui l'iscrizione e' eseguita
Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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