Art. 2836 c.c. — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
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Art. 2836. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52 [comma abrogato] .
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
