Art. 2820 c.c. — Sentenze straniere
Testo dell'articolo
Art. 2820. Sentenze straniere
Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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