Art. 2789 c.c. — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Testo dell'articolo
Art. 2789. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
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