Art. 2785 c.c. — Rinvio a leggi speciali
Testo dell'articolo
Art. 2785. Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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