Art. 2765 c.c. — Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Testo dell'articolo
Art. 2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2765 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
