In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2743 c.c. — Diminuzione della garanzia

Testo dell'articolo

Art. 2743. Diminuzione della garanzia

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo' chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo' chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2743 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale