Codice civile › Libro VI › Titolo II › Capo IV · Delle presunzioni
Art. 2729 c.c.
Presunzioni semplici
Art. 2729. Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
In breve
Nell'ordinamento giuridico italiano, il ragionamento presuntivo costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il giudice può assolvere l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., risalendo da fatti noti a fatti ignorati.
Dal quesito «Presunzioni semplici art. 2729 c.c.: requisiti e sindacato di legittimità» →Chiedi sull'art. 2729 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 2729 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 2729 c.c. (Presunzioni semplici) «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.»
Incorpora il testo nel tuo sito
Il testo vigente dell'art. 2729 c.c. in un riquadro per il tuo sito o blog. Copia il codice e incollalo nella pagina.
<iframe src="https://edit.legal/it-IT/fonte/embed/codice-civile/art-2729" title="Testo dell'art. 2729 c.c." width="100%" height="420" style="border:0;border-radius:12px;max-width:640px" loading="lazy"></iframe> <p style="margin:6px 0 0;font-size:14px"><a href="https://edit.legal/it-IT/fonte/codice-civile/libro-vi/titolo-ii/capo-iv/art-2729">Art. 2729 c.c. su edit.legal</a></p>
Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti